mercoledì 24 agosto 2016

Privacy: il nuovo pacchetto per la protezione dei dati varato dall’UE


Come noto, lo scorso maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il nuovo pacchetto Europeo sulla protezione dei dati personali varato dall’Unione, concludendosi in tal modo un iter legislativo che durava da oltre 4 anni.
I primi passi erano stati mossi nel 2012 con la presentazione da parte della Commissione Europea di un pacchetto contenente due proposte: un regolamento generale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati ed una direttiva finalizzata al contrasto, prevenzione e repressione dei crimini, nonché all’esecuzione delle sanzioni penali.
Il nuovo Regolamento UE 2016/679, fissa e ribadisce alcuni principi cardine in tema di trattamento dei dati personali, ovvero:
  • liceità, correttezza e trasparenza del trattamento
  • limitazione della finalità della raccolta;
  • minimizzazione ed esattezza dei dati raccolti;
  • limitazione della conservazione nel tempo;
  • integrità e riservatezza;
  • responsabilizzazione del titolare del trattamento.
Nel concreto tali principi si applicano mediante:
  • maggiori limitazioni al trattamento automatizzato dei dati;
  • diritto di opposizione dell’interessato, compresa la profilazione;
  • informazioni più chiare e complete sul trattamento dei dati;
  • diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione (c.d. diritto all’oblio);
  • diritto alla portabilità dei dati da un titolare del trattamento ad un altro o Paesi Terzi e organizzazioni internazionali;
  • notifica in caso di violazione dei dati personali all’Autorità di controllo;
  • semplificazione delle modalità di accesso ai propri dati.
E’ previsto un unico ombrello normativo per tutte le Imprese, sia dell’Unione che a quelle extra U.E. che offrono beni e servizi ai cittadini europei.
Le aziende sono tenute ad adottare misure di sicurezza adeguate al rischio di trattamento dei dati (approccio basato sul rischio), con l’obbligo di designare un responsabile della protezione dei dati.
Tale nuova figura (Data Protection Officer) può essere un dipendente (avente anche altri compiti e funzioni purché non configgenti con tale ruolo) ovvero un soggetto esterno, e deve essere coinvolto in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali.
La sua designazione è prevista ogni qualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
Il Regolamento incoraggia poi l’elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione per la protezione dei dati.
A rendere davvero effettivo il sistema di garanzia e controllo è prevista una maggiore cooperazione internazionale tra Autorità Nazionali incaricate della protezione dei dati, l’istituzione di un’Autorità Unica di Controllo Nazionale oltre all’attività di supervisione ed intervento del Comitato Europeo per la protezione dei dati.
A tutela dei propri dati, gli interessati potranno proporre reclamo all’Autorità di Controllo nonché ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Per le imprese che non si adeguano al Regolamento sono previste sanzioni pecuniarie più elevate: fino a 10.000.000 di Euro, o per le imprese fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

Il Regolamento sarà applicabile dal 25 Maggio 2018 (da tale data sarà abrogata la precedente direttiva 95/46/C); gli Stati membri hanno quindi due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale con apposite norme.

*Post redatto con la collaborazione della dott.ssa Vania Fogagnolo