domenica 15 maggio 2016

Violazione del diritto d'autore on line e responsabilità dell'internet service provider

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. IX, sentenza n. 8437/16, depositata il 27.04.16), ha riconosciuto la responsabilità civile dell’Internet service provider (ISP) il quale, consentendo a terzi la pubblicazione di contenuti altrui, ha violato la normativa posta a tutela del diritto d’autore.
Il caso trae origine da un’azione giudiziale promossa da RTI spa (Gruppo Mediaset) contro la società americana Break Media, la quale sul proprio portale web “break.com” aveva reso fruibili in modalità streaming -senza autorizzazione- sequenze e frammenti di programmi di proprietà della stessa attrice.
Questi in sintesi i passaggi fondamentali della pronuncia in esame.
Il sito web brek.com non può essere considerato una semplice piattaforma di condivisione, ma piuttosto un portale che consente la consultazione di migliaia di filmati e/o frammenti di video immessi dagli utenti e catalogati in specifiche categorie, il tutto regolamentato meticolosamente da specifiche di regole di utilizzo.
Ne consegue, che un sistema così avanzato difficilmente è riconducibile alla figura dell’hosting c.d. passivo (ovvero di un soggetto neutrale, che si limita ad attivare il processo tecnico che consente l'accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione); più correttamente Break Media deve essere qualificato come un sofisticato content provider (anche detto host attivo), il quale non si limita a rendere fruibile dei contenuti ma seleziona direttamente i video, collocandoli nella home page della categoria, dispone di un editoria che seleziona i video caricati e sfrutta commercialmente i contenuti stessi e li ottimizza a fini pubblicitari.
Logica conclusione del ragionamento seguito dal Tribunale di Roma è l'inapplicabilità in relazione a questa attività dell'art. 16 D.Lgs. N. 70/2003 (con la correlativa esenzione da responsabilità) ed invece la conseguente responsabilità in base alle norme comuni.
È importante inoltre rilevare come il Giudice nel caso di specie, ribadisca un principio oramai consolidato nella giurisprudenza nazionale e europea, ovvero quello dell’insussistenza a carico degli ISP (tanto passivi quanto attivi) di un obbligo generale di sorveglianza e di un controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti; diversamente si ammetterebbe una inaccettabile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e si comprometterebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d'autore e, appunto, la libertà d'impresa nel campo della comunicazione.
Nel contempo però -prosegue il Tribunale di Roma- non può escludersi la responsabilità di quel content provider il quale, benché messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, non si attivi per rimuovere gli stessi e prosegua invece nel fornire gli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita.
Break Media è quindi stata riconosciuta responsabile (e condannata al risarcimento dei danni subiti da RTI spa e quantificati in € 115.000,00) in quanto, nel suo ruolo di content provider (o host attivo), ricevuta notizia degli illeciti compiuti dai propri utenti, non si è attivata per far cessare gli stessi.
In definitiva, quindi, la sentenza in commento contribuisce a consolidare il più recente approdo giurisprudenziale il quale da un lato conferma l’assenza di un obbligo di controllo preventivo in campo agli ISP, ma allo stesso tempo non li esenta dall’attivarsi per arginare l’illecito, una vota che la violazione del copyright sia stata portata a loro conoscenza.